Stalking: la dipendenza emotiva della vittima non esclude la fattispecie di reato.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25671 del 14 luglio 2025, ha riconosciuto la vulnerabilità come plausibile chiave di lettura delle condotte tenute dalla vittima nei casi di stalking. Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso promosso da un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ritenendo che la condotta tenuta dalla vittima, ovvero la sua incapacità di astenersi dall’effettuare chiamate o prolungare conversazioni, anche a fronte di messaggi minatori e offensivi a questa diretti, non avesse alcuna influenza nella configurazione della fattispecie come reato di stalking.
Segui il link per leggere l’intero articolo…
Commenti recenti