Assegno divorzile: non vale la rinuncia in sede di separazione
Con ordinanza n. 10914 del 24 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di assegno divorzile, rigettando il ricorso di un marito che chiedeva la revoca del contributo economico in favore dell’ex coniuge.
La vicenda offre alla Corte l’occasione per ribadire un principio consolidato: gli accordi economici conclusi in sede di separazione non possono comportare, né espressamente né implicitamente, una rinuncia preventiva al diritto all’assegno divorzile. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il diritto all’assegno divorzile deve essere oggetto di autonoma valutazione al momento dello scioglimento del matrimonio, sulla base dei criteri previsti dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, non potendo ritenersi definitivamente escluso da precedenti pattuizioni tra le parti.
La Corte evidenzia inoltre che non è possibile desumere la rinuncia al contributo economico dalla mera regolazione dei rapporti patrimoniali intervenuta in sede di separazione, neppure quando tali accordi abbiano disciplinato in modo ampio e dettagliato gli aspetti economici tra i coniugi. Tali intese, infatti, non sono idonee a precludere la successiva verifica giudiziale dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
