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Assegno di mantenimento

Per quanto riguarda il coniuge, l’assegno di mantenimento può essere richiesto dalla parte più debole economicamente.

L’assegno viene riconosciuto solo in presenza dei seguenti requisiti:

► La separazione non deve essere addebitabile al coniuge richiedente

► Il coniuge richiedente non deve essere titolare di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio

► Deve sussistere una disparità economica tra i coniugi e il coniuge obbligato al pagamento deve disporre di mezzi economici idonei

Non esiste un calcolo matematico preciso per determinare l’entità dell’assegno, ma solo il giudice ha la facoltà di fissarne l’ammontare, tenendo presente il tenore di vita goduto dai coniugi in base ai redditi percepiti, la durata del matrimonio, l’assegnazione della casa coniugale, le risorse economiche dei coniugi e la loro capacità lavorativa.

► Per quanto concerne i figli, questi hanno diritto a mantenere un rapporto stabile e ininterrotto con i genitori, ricevendo le cure necessarie da entrambi. I coniugi separati e/o divorziati hanno l’obbligo di mantenere i figli in misura proporzionale al proprio reddito. L’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore dei figli viene stabilito tenuto conto delle attuali esigenze degli stessi, del tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, della loro permanenza presso ciascun genitore e della situazione reddituale di questi ultimi

Lo Studio Legale Missaglia e De Vellis è specializzato nell’assegno di mantenimento e il suo team di avvocati qualificati sa come supportare i clienti con problematiche in quest’ambito.

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L’assegno viene riconosciuto solo in presenza dei seguenti requisiti:

► La separazione non deve essere addebitabile al coniuge richiedente

► Il coniuge richiedente non deve essere titolare di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio

► Deve sussistere una disparità economica tra i coniugi e il coniuge obbligato al pagamento deve disporre di mezzi economici idonei

Non esiste un calcolo matematico preciso per determinare l’entità dell’assegno, ma solo il giudice ha la facoltà di fissarne l’ammontare, tenendo presente il tenore di vita goduto dai coniugi in base ai redditi percepiti, la durata del matrimonio, l’assegnazione della casa coniugale, le risorse economiche dei coniugi e la loro capacità lavorativa.

► Per quanto concerne i figli, questi hanno diritto a mantenere un rapporto stabile e ininterrotto con i genitori, ricevendo le cure necessarie da entrambi. I coniugi separati e/o divorziati hanno l’obbligo di mantenere i figli in misura proporzionale al proprio reddito. L’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore dei figli viene stabilito tenuto conto delle attuali esigenze degli stessi, del tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, della loro permanenza presso ciascun genitore e della situazione reddituale di questi ultimi

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