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Divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale viene richiesto davanti all’Autorità Giudiziaria quando, pur esistendo la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, i coniugi non riescono a giungere a un accordo.

È possibile procedere con il divorzio giudiziale solo dopo che siano trascorsi 12 mesi (o 6 mesi in caso di separazione consensuale) dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale per la procedura separativa.

Tuttavia, il Legislatore ha previsto anche casi in cui il divorzio non sia necessariamente subordinato alla pronuncia di separazione, ovvero quando:

► Il matrimonio non sia stato consumato

► Sia passata in giudicato la sentenza di rettificazione di sesso, a meno che i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di cessarne gli effetti e consegua, quindi, l’automatica instaurazione dell’unione civile

► Una delle parti sia stata condannata per reati gravi in ambito familiare (come ad esempio maltrattamenti o violenza nei confronti dell’altro coniuge o della prole)

► Uno dei coniugi abbia ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all’estero nuovo matrimonio

Il procedimento divorzile può essere:

Contenzioso: si ha quando una delle parti intende richiedere la pronuncia di divorzio, ma l’altro è in disaccordo. In questo caso ciascun coniuge deve necessariamente nominare un proprio difensore. Il coniuge richiedente deve indicare, davanti al Tribunale, tutti gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la volontà di interrompere il matrimonio e dichiarare la presenza di figli, ove presenti.

Congiunto: avviene quando i coniugi sono favorevoli e concordi alla cessazione dei vincoli matrimoniali. In questo caso lo stesso difensore può rappresentare entrambe le parti. Durante l’udienza di comparizione personale delle parti, il Presidente del Tribunale dà lettura delle condizioni divorzili, tenta la conciliazione, verifica l’esistenza delle condizioni richieste dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli effetti della sentenza divorzile sono precisati all’interno della Legge sul Divorzio (L. 898/1970):

► In caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale

► In caso di matrimonio religioso cessano gli effetti civili (mentre il vincolo sul piano religioso permane)

► La moglie perde il cognome del marito

► Il coniuge economicamente più svantaggiato ha diritto all’assegno divorzile, in presenza dei requisiti necessari

► Viene decisa l’assegnazione della casa coniugale

► Vengono previste le condizioni relative alla presenza di eventuali figli minori (affidamento, collocamento, mantenimento, diritti di visita)

► Ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro

Lo Studio Legale Missaglia e De Vellis è specializzato nel divorzio giudiziale e il suo team di avvocati qualificati sa come supportare i clienti con problematiche in quest’ambito.

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Tuttavia, il Legislatore ha previsto anche casi in cui il divorzio non sia necessariamente subordinato alla pronuncia di separazione, ovvero quando:

► Il matrimonio non sia stato consumato

► Sia passata in giudicato la sentenza di rettificazione di sesso, a meno che i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di cessarne gli effetti e consegua, quindi, l’automatica instaurazione dell’unione civile

► Una delle parti sia stata condannata per reati gravi in ambito familiare (come ad esempio maltrattamenti o violenza nei confronti dell’altro coniuge o della prole)

► Uno dei coniugi abbia ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all’estero nuovo matrimonio

Il procedimento divorzile può essere:

Contenzioso: si ha quando una delle parti intende richiedere la pronuncia di divorzio, ma l’altro è in disaccordo. In questo caso ciascun coniuge deve necessariamente nominare un proprio difensore. Il coniuge richiedente deve indicare, davanti al Tribunale, tutti gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la volontà di interrompere il matrimonio e dichiarare la presenza di figli, ove presenti.

Congiunto: avviene quando i coniugi sono favorevoli e concordi alla cessazione dei vincoli matrimoniali. In questo caso lo stesso difensore può rappresentare entrambe le parti. Durante l’udienza di comparizione personale delle parti, il Presidente del Tribunale dà lettura delle condizioni divorzili, tenta la conciliazione, verifica l’esistenza delle condizioni richieste dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli effetti della sentenza divorzile sono precisati all’interno della Legge sul Divorzio (L. 898/1970):

► In caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale

► In caso di matrimonio religioso cessano gli effetti civili (mentre il vincolo sul piano religioso permane)

► La moglie perde il cognome del marito

► Il coniuge economicamente più svantaggiato ha diritto all’assegno divorzile, in presenza dei requisiti necessari

► Viene decisa l’assegnazione della casa coniugale

► Vengono previste le condizioni relative alla presenza di eventuali figli minori (affidamento, collocamento, mantenimento, diritti di visita)

► Ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro

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