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Disconoscimento di paternità

Previsto dall’ordinamento giuridico italiano, il disconoscimento di paternità è lo strumento giudiziale attraverso il quale è possibile superare la presunzione legale secondo la quale il marito sia il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio dalla propria moglie.

Lo scopo dell’azione di disconoscimento della paternità è quello di negare che il padre del soggetto concepito o nato durante il matrimonio sia il marito della madre.

L’azione di disconoscimento può essere esercitata dalla madre entro sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza del marito.

Il marito, invece, può disconoscere il figlio entro un anno dalla nascita ovvero, se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare o l’adulterio della moglie al tempo del concepimento o di aver avuto notizia della nascita del figlio in un momento successivo, dal giorno in cui ha avuto conoscenza di tali eventi.

Sia per la madre che per il di lei marito, l’azione in ogni caso non può essere proposta oltre i cinque anni dal giorno della nascita del figlio.

L’azione può essere proposta anche dal figlio stesso ed è per quest’ultimo imprescrittibile. Se il figlio è minore d’età occorrerà nominare un curatore speciale su istanza del giudice o del pubblico ministero o dell’altro genitore.

Quando invece i figli sono nati fuori dal matrimonio, l’azione prevista dall’ordinamento è l’impugnazione del riconoscimento. Questa può essere proposta da chi ha effettuato il riconoscimento, dalla madre, dal figlio e, a differenza di quanto previsto per il disconoscimento di paternità, da chiunque vi abbia interesse.

L’interessato dovrà dimostrare l’assoluta impossibilità per il soggetto che ha inizialmente compiuto il riconoscimento di essere il padre biologico del figlio.

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