
Separazione giudiziale
Con la separazione giudiziale uno dei due coniugi deposita presso il Tribunale competente un ricorso scritto per ottenere l’emissione di una sentenza di separazione a causa di sopravvenute circostanze che hanno reso intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Nel ricorso introduttivo il coniuge dovrà indicare gli elementi sui quali si fonda la richiesta di separazione. Il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione personale dei coniugi.
Il Giudice, nel corso della prima udienza (chiamata udienza Presidenziale) è tenuto a compiere un tentativo di conciliazione: se le parti si accordano e si riconciliano viene redatto il verbale e la causa si estingue; in caso di mancata riconciliazione o accordo, il Presidente emette l’ordinanza contenente i cosiddetti provvedimenti provvisori e urgenti, così da regolare temporaneamente tutti i rapporti tra i coniugi fino all’emissione della sentenza definitiva.
Il Giudice, prima della sentenza definitiva e nelle more del giudizio, può inoltre pronunciare la separazione con sentenza parziale e proseguire la causa per risolvere le questioni relative all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa familiare e a tutti gli aspetti economici.
Per poter chiedere la pronuncia di divorzio dovranno trascorrere 12 mesi di ininterrotta separazione, termine che decorre dalla data dell’udienza presidenziale ove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
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