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Newsletter 24 aprile 2026

Messaggi all’ex per riavere i propri beni: nessuna molestia
La fine di una relazione può generare tensioni che sfociano in messaggi insistenti o ricerche forzate di un confronto. Tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 14436/2026) ha chiarito che non ogni condotta
molesta integra automaticamente una fattispecie di reato.
Il caso riguarda una donna che, cacciata di casa all’improvviso, ha tempestato l’ex di chiamate e visite al lavoro. Nonostante una condanna iniziale, la Cassazione l’ha assolta perché “il fatto non sussiste”.
Perché si configuri la molestia ai sensi dell’art. 660 c.p. è necessario che ricorra la cosiddetta “petulanza”, ossia un’insistenza arrogante e gratuita, sorretta unicamente dall’intento di infastidire o tormentare l’altra persona. Nel caso di specie, invece, i giudici hanno escluso tale elemento, valorizzando due profili decisivi: da un lato, l’insistenza era giustificata da una necessità concreta, rappresentata dal tentativo di recuperare i propri effetti personali a seguito di un allontanamento improvviso dall’abitazione; dall’altro, il contesto relazionale era caratterizzato da una conflittualità reciproca, come emerso dalle testimonianze che hanno descritto la vicenda come un tipico “litigio tra fidanzati”, nel quale l’uomo non si limitava a subire passivamente, ma partecipava attivamente allo scontro.

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