Il giudice non può imporre la psicoterapia al genitore senza un diretto interesse del minore
Con l’ordinanza n. 3292/2026, la Corte di cassazione ha fissato un principio molto importante in materia di responsabilità genitoriale: il giudice può adottare misure a protezione dei figli, ma non può imporre a un genitore un percorso psicoterapeutico se questa scelta non è collegata in modo diretto e concreto alla tutela del minore.
Il caso nasce da un procedimento avviato per verificare la presenza di comportamenti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dei figli. In quel contesto, il Tribunale per i minorenni aveva disposto varie prescrizioni, tra cui anche l’avvio di una psicoterapia individuale e alcune indicazioni comportamentali finalizzate a contenere l’aggressività. Tali misure erano poi state confermate anche in sede di reclamo.
La Cassazione, però, ha accolto il ricorso del genitore, chiarendo che i provvedimenti in questa materia devono essere sempre proporzionati e strettamente orientati alla protezione del figlio.

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