La strumentalizzazione del processo allo scopo di procrastinare la cessazione dello status di coniuge integra la fattispecie della lite temeraria.
“La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10776 del 24 aprile 2025, ha chiarito che è vietata la strumentalizzazione del processo per scopi diversi dalla tutela dei diritti. In particolare, l’uso dell’appello Come mezzo diretto a procrastinare la definizione dello status coniugale può essere qualificato come abuso del diritto di azione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’ art. 96 c.p.c., ossia delle sanzioni previste in tema di lite temeraria. Di fatto, nel caso in esame, il marito aveva proposto appello contro la sentenza di separazione, non per contestarne le ragioni, ma con l’intento di ritardare l’effettiva cessazione dello status di coniuge, arrecando in tal modo danno alla moglie, lasciata in stato di incertezza giuridica.
Pertanto, la Corte si è pronunciata dichiarando la lite temeraria e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla parte vittoriosa di una somma a titolo di risarcimento del danno subito..”
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