Mantenimento dei figli: quando la disoccupazione del genitore obbligato non è una scusa
Con la sentenza n. 13871 del 16 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, confermando la condanna di un padre per il mancato versamento del mantenimento alla figlia.
La Corte ha sottolineato che lo stato di disoccupazione, da solo, non è sufficiente a escludere la responsabilità penale ai sensi dell’art. 570 del codice penale, che punisce “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale […]”. Per essere rilevante, l’incapacità economica dell’obbligato deve essere rigorosamente provata e presentare caratteri specifici. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che il genitore non avesse fornito prova di tale impossibilità assoluta. Anzi, è emerso che svolgeva lavori saltuari e riceveva supporto economico dai familiari, a fronte di un contributo mensile per la figlia comunque contenuto.
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