Occupazione esclusiva dell’immobile comune: l’ex che cambia la serratura deve corrispondere il canone di mercato
Il Tribunale civile di Gela, con sentenza del 7 novembre 2025, si è pronunciato su un significativo caso di occupazione esclusiva di un immobile in comproprietà tra coniugi in fase di separazione. La vicenda riguarda
una coppia senza figli: dopo la richiesta di separazione, la moglie lascia l’abitazione familiare per trasferirsi presso i genitori, mentre il marito sostituisce la serratura dell’immobile comune e vi si stabilisce con
la nuova compagna, impedendo ogni accesso alla moglie. Quest’ultima presenta denuncia e diffida l’ex coniuge a ripristinare il possesso.
Sia il marito sia la moglie chiedono la divisione giudiziale del bene, ma il Tribunale rigetta entrambe le domande. L’accertamento tecnico svolto in causa ha infatti rilevato irregolarità urbanistiche e catastali tali da impedire una divisione attuale dell’immobile, con conseguente permanenza della comunione fino alla regolarizzazione. Accolta, invece, la richiesta della moglie di ottenere un indennizzo per il mancato godimento del bene comune. Il Tribunale ribadisce un principio consolidato: il comproprietario che occupa in via esclusiva un immobile comune senza titolo è tenuto a corrispondere all’altro un’indennità commisurata al canone di mercato.
