Il Comodato di Casa Familiare: un vincolo di destinazione che resiste alla semplice richiesta di rilascio
La concessione in comodato di un immobile a un familiare per destinarlo ad abitazione della famiglia è una prassi frequente, ma può dar luogo a controversie complesse quando il proprietario ne richiede la restituzione. Con la sentenza n. 1036 del 30 ottobre 2025, il Tribunale di Trani ha riaffermato i principi fondamentali in materia, operando una netta distinzione tra comodato precario e comodato con vincolo di destinazione familiare. Il Codice Civile, agli artt. 1809 e 1810, distingue infatti il comodato precario, che consente al comodante di richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento (ad nutum), dal comodato a termine, la cui durata è collegata a un periodo determinato o a un uso specifico. La giurisprudenza consolidata ricomprende nella seconda categoria il comodato concesso per soddisfare le esigenze abitative di un nucleo familiare: la destinazione dell’immobile a “casa familiare” comporta infatti l’esistenza di un termine implicito, coincidente con il perdurare di tali esigenze, e dunque incompatibile con la precarietà.
