No all’amministrazione di sostegno in presenza di una consistente rete familiare e professionale del soggetto “debole”.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 5088 del 26.02.2025, ha escluso la nomina di un amministratore di sostegno a favore di una persona che, pur in condizioni di fragilità, dispone già di una rete di supporto familiare e professionale. La capacità di gestire i propri interessi con l’aiuto di esperti è stata ritenuta sufficiente per evitare l’adozione di misure di protezione più invasive.
