Lei si licenzia e lavora in nero per incassare lo stesso il contributo
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14378 del 23 maggio 2024, ha accolto il ricorso di un uomo che chiedeva la revoca dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di divorzio. La Suprema Corte ha constato che, nei precedenti gradi di giudizio, era stato omesso un fatto decisivo per la decisione: la ex moglie si era
deliberatamente licenziata subito dopo aver intrapreso la vertenza di separazione, svolgendo da quel momento lavoro in nero, al fine di non consentire la reale quantificazione delle proprie entrate reddituali e ottenere in tal modo l’assegno di mantenimento e successivamente l’assegno divorzile.
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