La coabitazione per ragioni economiche non esclude l’obbligo di mantenimento tra coniugi separati
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3881 del 10 ottobre 2025, ha chiarito che la coabitazione tra coniugi legalmente separati non comporta automaticamente la cessazione dell’obbligo di mantenimento, a meno che non sia frutto di una reale e stabile riconciliazione, e non determinata da
mere esigenze economiche o logistiche. Nel caso esaminato, il giudice ha rigettato l’opposizione a precetto proposta da una donna obbligata a versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge, ritenendo infondata la tesi secondo cui la convivenza sotto lo stesso tetto facesse venir meno tale obbligo.
