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Newsletter 13 febbraio 2026

Mantenimento dei figli: quando le spese straordinarie devono essere rimborsate anche senza accordo preventivo
Con l’ordinanza n. 2953, pubblicata il 10 febbraio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilevanza: il genitore non collocatario non può sottrarsi al rimborso delle spese straordinarie sostenute dall’altro genitore, anche se non sono state previamente concordate. Il caso in esame riguarda un padre chiamato a rimborsare oltre 8.500 euro, pari al 60% del costo di un corso triennale frequentato dal figlio in una scuola privata di musica. Al termine del percorso, il ragazzo aveva conseguito il diploma di tecnico del suono e producer, dimostrando impegno e risultati concreti, tra cui il secondo
posto in un contest e l’ottenimento di una borsa di studio.
La Corte ha precisato che l’assenza di un accordo preventivo non è sufficiente ad esonerare dal rimborso: eventuali dissensi devono essere manifestati tempestivamente e supportati da valide motivazioni.

 

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